Secondo la norma di comportamento AIDC n. 224/2024, le detrazioni d'imposta concesse all'impresa a fronte di spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili dovrebbero essere escluse dalla base imponibile IRES e IRAP.
A tal fine, sarebbero irrilevanti sia la destinazione, quale bene strumentale o bene merce, dell'immobile al quale le detrazioni afferiscono, sia le modalità di rilevazione contabile.
Infatti, la classificazione e la qualificazione contabile (in termini di contributo) delle agevolazioni in esame previste dal documento OIC agosto 2021 non ne muterebbero la natura tributaria di "detrazione d'imposta", ovvero di rettifica delle imposte sui redditi.
Per contro, l'agevolazione dovrebbe assumere la stessa natura dell'imposta che riduce.
Nella specie, trattandosi della rettifica di un'imposta indeducibile ai sensi dell'art. 99 del TUIR, il relativo importo non sarebbe imponibile ai fini IRES.
Analogamente, secondo l'AIDC, le agevolazioni dovrebbero essere irrilevanti ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97, il quale dispone che non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi "correlati a costi indeducibili".