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Detrazioni edilizie – Trattamento fiscale

Pubblicato il 25 gennaio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Secondo la norma di comportamento AIDC n. 224/2024, le detrazioni d'imposta concesse all'impresa a fronte di spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili dovrebbero essere escluse dalla base imponibile IRES e IRAP.
A tal fine, sarebbero irrilevanti sia la destinazione, quale bene strumentale o bene merce, dell'immobile al quale le detrazioni afferiscono, sia le modalità di rilevazione contabile.
Infatti, la classificazione e la qualificazione contabile (in termini di contributo) delle agevolazioni in esame previste dal documento OIC agosto 2021 non ne muterebbero la natura tributaria di "detrazione d'imposta", ovvero di rettifica delle imposte sui redditi.
Per contro, l'agevolazione dovrebbe assumere la stessa natura dell'imposta che riduce.
Nella specie, trattandosi della rettifica di un'imposta indeducibile ai sensi dell'art. 99 del TUIR, il relativo importo non sarebbe imponibile ai fini IRES.
Analogamente, secondo l'AIDC, le agevolazioni dovrebbero essere irrilevanti ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97, il quale dispone che non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi "correlati a costi indeducibili".

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).