Nel nuovo regime degli impatriati, recato dall'art. 5 del DLgs. 209/2023, è possibile individuare alcune situazioni distinte, per quanto concerne la prestazione lavorativa da remoto.
Se il lavoratore si trasferisce in Italia per lavorare, da remoto, in favore di un datore di lavoro diverso da quello per cui prestava attività lavorativa all'estero e non appartenente al medesimo gruppo del datore estero, il beneficio spetta se la persona è stata residente all'estero per almeno tre periodi di imposta.
Invece, nel caso in cui un cittadino estero, mai impiegato in Italia, si trasferisca in Italia continuando a svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze del medesimo datore di lavoro estero, l'accesso all'agevolazione è condizionato alla permanenza estera pregressa per sei periodi di imposta.
Sempre nella situazione di smart working alle dipendenze del medesimo datore estero, il periodo di osservazione aumenta a sette periodi se, diversamente dal primo caso, si tratta di una persona che abbia già lavorato in precedenza in Italia e tale attività sia stata effettuata in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro estero.