Il contribuente a fronte del PVC potrà formulare all'ufficio istanza affinchè questo formuli una proposta di accertamento e definire la sua posizione (ex art. 6 co. 1 del DLgs. 218/97), oppure aderire per intero al PVC (novità del DLgs sull'accertamento).
Si rammenti che il DLgs 219/2023 ha abrogato il co. 7 dell'art. 12 della L. 212/2000, eliminando la possibilità di produrre memorie successivamente al PVC, per effetto del nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 6-bis della L. 212/2000.
Con il DLgs. sull'accertamento, il contribuente, ricevuto lo schema di atto potrà:
- presentare osservazioni entro 60 giorni, rimanendo possibile la successiva adesione all'accertamento da proporre con istanza entro 15 giorni;
- proporre istanza per accertamento con adesione allo schema di atto entro 30 giorni, ma se ha esito negativo non sarà più una procedura esperibile per il successivo atto accertativo.