Secondo la risposta a interpello 26.1.2024 n. 17, nella scissione di una società che ha effettuato la rivalutazione dei beni con riconoscimento fiscale ed iscrizione del saldo attivo in una riserva in sospensione d'imposta, la riserva deve seguire i beni se l'operazione è effettuata nel periodo di “sorveglianza" (il quale termina, per le rivalutazioni condotte ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020, all'inizio del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata).
Se il saldo attivo di rivalutazione è stato affrancato solo parzialmente, allo scopo di individuare quale parte è da attribuire alle diverse categorie, si deve fare ricorso al criterio della proporzione al maggior valore attribuito ai singoli beni in sede di rivalutazione.