Dall'1.1.2024, ai sensi dell'art. 1 co. 64-66 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) rientrano tra i redditi diversi, di cui all'art. 67 del TUIR, le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione. L'imponibilità della plusvalenza derivante da "cessioni di immobili superbonus" è esclusa a priori quando la cessione riguarda immobili:
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acquisiti per successione;
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e/o "adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo".
Per come è scritta la norma, sorgono perplessità con riguardo alla ratio dell'esclusione del presupposto imponibile delle cessioni a titolo oneroso di immobili superbonus acquisiti per successione senza null'altro specificare.