Con Risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024, l'Agenzia si occupa del trattamento fiscale relativo ai servizi di mobilità sostenibile messi a disposizione dall'azienda tramite APP dedicata alla generalità o categorie omogenee di dipendenti per la percorrenza del tragitto casa-lavoro-casa. In particolare, l'Agenzia, considerate le condizioni di messa a disposizione della prestazione e riconducendo l'utilizzo di tali servizi a finalità di carattere sociale ed educativo, conformemente a quanto indicato nell'art. 100 del TUIR, ritiene che tali iniziative di welfare possano rientrare fra le previsioni contemplate dall'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR e in quanto tali non concorrano alla formazione del reddito.