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Azione sociale di responsabilità - Delibera assembleare - Necessità - Esclusione - Natura della responsabilità - Onere della prova (Trib. Roma 18.10.2023 n. 14944)

Pubblicato il 04 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Il Tribunale di Roma, nella sentenza 18.10.2023 n. 14944, ha stabilito che:
  • l'inadempimento degli amministratori di srl ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, senza passare da una apposita delibera assembleare che autorizzi l'esercizio dell'azione;
  • il rimedio in questione ha natura contrattuale. Di conseguenza, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi, i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico;
  • tra le obbligazioni gravanti sull'amministratore di società è da annoverare anche quella di curare la regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, nonché di provvedere alla redazione dei bilanci di esercizio. In particolare, rientrando tra gli obblighi specifici correlati alla carica la tenuta delle scritture contabili, sia la loro omissione che la loro irregolare tenuta sono sempre riferibili ed imputabili all'amministratore, anche quando si avvalga dell'ausilio di professionisti.