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Donazione modale - Trattamento fiscale - Qualificazione del modus come donazione indiretta - Condizioni (Cass. 4.4.2024 n. 8875)

Pubblicato il 05 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4.4.2024 n. 8875, ha affermato che la donazione modale ex art. 793 c.c., caratterizzata dall'obbligo del donatario di eseguire una prestazione a favore di un terzo determinato, concreta, anche ai fini fiscali, una donazione indiretta operata dal donante a favore del terzo, purché l'istituzione dell'onere sia sorretta da spirito di liberalità da parte del donante. 
In particolare, nel caso esaminato dai giudici di legittimità, nel quale la donante aveva donato al figlio una farmacia, gravandolo, però, dell'obbligo di corrispondere al padre una cospicua somma di denaro in 10 rate annuali, è stato escluso che gli emolumenti ricevuti dal beneficiario potessero configurare (come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 lett. i) del TUIR. Dagli atti di causa emergeva, infatti, che il modus era stato previsto dalla donante con l'intento di "riequilibrare i rapporti economici familiari, in modo da beneficiare non solo il figlio, ma anche altri membri della famiglia"; pertanto, l'attribuzione operata dal figlio (donatario/onerato) a favore del padre doveva essere qualificata come liberalità indiretta realizzata dalla donante a favore del beneficiario dell'onere (per "mano" del donatario onerato), come confermato anche dall'art. 58 del DLgs. 346/90.

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