In riferimento alle detrazioni edilizie, ove il fornitore, che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), ceda il corrispondente credito d'imposta ad una banca e i rapporti tra le parti siano improntati alla prassi che prevede la stipula di un accordo quadro, la presentazione della documentazione probatoria ad un consulente dell'istituto di credito e il rilascio, da parte di quest'ultimo, di un'attestazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste per la cessione, si ritiene che l'operazione non debba essere rilevata alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, bensì al rilascio dell'attestazione da parte del consulente.
In particolare, in caso di lavori fatturati nel 2023, ove l'accordo quadro sia stato stipulato nel 2023, ma la banca abbia acquisito e verificato i relativi documenti, tramite il proprio consulente, soltanto nel 2024, con emissione della fattura e conseguente erogazione della somma corrispondente, sembrerebbe possibile contabilizzare la cessione del credito soltanto nel 2024.
Ove, invece, l'attestazione fosse stata rilasciata dal consulente dell'istituto bancario già nel 2023, ma la relativa fattura fosse stata emessa nel successivo esercizio, sembrerebbe corretto rilevare la cessione del credito nell'esercizio 2023.
Detrazioni "edilizie" - Cessione della detrazione - Fatture emesse dagli istituti bancari - Individuazione dell'esercizio di competenza
In riferimento alle detrazioni edilizie, ove il fornitore, che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), ceda il corrispondente credito d'imposta ad una banca e i rapporti tra le parti siano improntati alla prassi che prevede la stipula di un accordo quadro, la presentazione della documentazione probatoria ad un consulente dell'istituto di credito e il rilascio, da parte di quest'ultimo, di un'attestazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste per la cessione, si ritiene che l'operazione non debba essere rilevata alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, bensì al rilascio dell'attestazione da parte del consulente.
In particolare, in caso di lavori fatturati nel 2023, ove l'accordo quadro sia stato stipulato nel 2023, ma la banca abbia acquisito e verificato i relativi documenti, tramite il proprio consulente, soltanto nel 2024, con emissione della fattura e conseguente erogazione della somma corrispondente, sembrerebbe possibile contabilizzare la cessione del credito soltanto nel 2024.
Ove, invece, l'attestazione fosse stata rilasciata dal consulente dell'istituto bancario già nel 2023, ma la relativa fattura fosse stata emessa nel successivo esercizio, sembrerebbe corretto rilevare la cessione del credito nell'esercizio 2023.