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Dividendi pagati da società controllate tedesche e Brasiliane - Esenzione prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Pubblicato il 05 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

In applicazione dell'art. 24, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-Germania, è corretto non dichiarare nè assoggettare a tassazione in Italia i dividendi percepiti dalla controllante residente in Italia e pagati dalla controllata residente in Germania.
Ciò vale anche se tali dividendi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Germania in virtù dell'esenzione prevista dalla direttiva "madre-figlia" (in questo senso, si vedano Cass. 20.11.2019 n. 30140 e 14.11.2019 n. 29635).
L'esclusione integrale prevale sulla imposizione italiana ex art. 89 co. 2 e 3 del TUIR; pertanto, tali dividendi non sono imponibili per la società di capitali italiana che li incassa nemmeno per il 5% del loro ammontare.
La medesima impostazione si applica anche per i dividendi provenienti dal Brasile, in quanto il Trattato con l'Italia risulta speculare a quello stipulato con la Germania.
L'esenzione dovrebbe applicarsi anche in presenza di una imposizione eventualmente non congrua del reddito in Brasile e della conseguente qualificazione dell'utile come "privilegiato" secondo le norme interne italiane.