Notizia

Dividendi pagati da società controllate tedesche e Brasiliane - Esenzione prevista dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Pubblicato il 05 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

In applicazione dell'art. 24, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia-Germania, è corretto non dichiarare nè assoggettare a tassazione in Italia i dividendi percepiti dalla controllante residente in Italia e pagati dalla controllata residente in Germania.
Ciò vale anche se tali dividendi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Germania in virtù dell'esenzione prevista dalla direttiva "madre-figlia" (in questo senso, si vedano Cass. 20.11.2019 n. 30140 e 14.11.2019 n. 29635).
L'esclusione integrale prevale sulla imposizione italiana ex art. 89 co. 2 e 3 del TUIR; pertanto, tali dividendi non sono imponibili per la società di capitali italiana che li incassa nemmeno per il 5% del loro ammontare.
La medesima impostazione si applica anche per i dividendi provenienti dal Brasile, in quanto il Trattato con l'Italia risulta speculare a quello stipulato con la Germania.
L'esenzione dovrebbe applicarsi anche in presenza di una imposizione eventualmente non congrua del reddito in Brasile e della conseguente qualificazione dell'utile come "privilegiato" secondo le norme interne italiane.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).