Con l'ordinanza n. 16122/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che il finanziamento che un socio abbia erogato alla società può ritenersi "derivante" dal rapporto sociale solo se è allegato e dimostrato che la fonte dell'obbligazione è costituita da una delibera riferibile alla società. Laddove, invece, il finanziamento sia stato eseguito dal socio senza l'autorizzazione o la successiva ratifica da parte della società, il rapporto con la società è individuabile solo "di fatto", per la mera circostanza che la società è l'effettivo beneficiario del pagamento, ma non può essere invocato alcun "rapporto sociale". In conseguenza di ciò, in tali circostanze, al credito di regresso del socio non può applicarsi la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2949 co. 1 c.c. che, peraltro, ha carattere eccezionale e deve essere oggetto di stretta interpretazione.