L'art. 7-quater co. 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dall'1.8 al 4.9 i termini di trenta giorni per il pagamento delle somme derivanti da avviso bonario, utili per fruire della definizione di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97.
Nessuna sospensione è prevista per le rate da dilazione degli avvisi bonari successive alla prima (art.3-bis del DLgs. 462/97).
Dal 2024, in ragione dell'art. 10 del DLgs. 1/2024, salvo casi di urgenza l'invio delle comunicazioni è sospeso per tutto il mese di agosto e per il mese di dicembre.