Per effetto dell'art. 7-quater co. 18 del DL 193/2016, la sospensione dei termini per il ricorso causata dalla domanda di adesione (che, a seconda dei casi, può essere di 90 giorni o di 30 giorni) si cumula con la sospensione feriale dei termini.
Alcuna sospensione opera per i termini che rilevano solo dal punto di vista amministrativo e non processuale, come ad esempio per:
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il termine di sessanta giorni entro cui è possibile presentare le deduzioni difensive a fronte dello schema di atto strumentale al contraddittorio di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000;
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il termine di trenta giorni entro cui è possibile presentare la domanda di adesione a fronte dello schema di atto strumentale al contraddittorio di cui all'art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97.