Con la pubblicazione sulla G.U. 28.6.2024, n. 150 del D.lgs. n. 87/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale, sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative al sistema sanzionatorio tributario.
Nel complesso il Legislatore ha introdotto una riduzione delle sanzioni applicabili, in particolare, con riferimento alle seguenti fattispecie:
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omessa / tardiva / infedele dichiarazione;
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omessi / tardivi versamenti di imposte;
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compensazione crediti d'imposta inesistenti / non spettanti;
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omessa / infedele fatturazione;
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errata / indebita detrazione IVA a credito.
In merito alle disposizioni generali contenute nel D.Lgs. n. 472/97, modificato dall'art. 3 del citato D.lgs. n. 87/2024, vanno evidenziate in particolare le seguenti novità:
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la sanzione relativa al rapporto tributario di società ed enti, con / senza personalità giuridica, è imputata esclusivamente a carico della società / ente. Resta fermo, nella fase della riscossione, la responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica;
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la disciplina delle violazioni / sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e offensività;
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per definire il carattere meramente formale di una violazione (e quindi la non sanzionabilità della stessa) è necessario che non arrechi concreto pregiudizio alle azioni di controllo;
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non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni di prassi dell'Amministrazione finanziaria, provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione della stessa a presentare una dichiarazione integrativa / versare l'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni di incertezza sulla portata / ambito di applicazione della norma;
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in caso di reiterazione delle violazioni della stessa indole, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza / inoppugnabilità dell'atto, la sanzione è ora aumentata fino al doppio (in precedenza, fino alla metà);
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nel caso in cui sia manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, quest'ultima è ridotta fino ad un quarto (in precedenza, fino alla metà del minimo);
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in caso di presentazione di una dichiarazione / denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta ad un terzo (in precedenza, della metà);
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il cumulo giuridico trova applicazione per tutti i casi in cui con diverse azioni sono commesse violazioni della stessa disposizione, a prescindere dal fatto che trattasi o meno di violazioni formali;
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in presenza di violazioni della stessa indole che rilevano ai fini di più tributi il cumulo prevede che l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave aumentata di un quinto;
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in presenza di violazioni della stessa indole riferite a più anni il cumulo prevede che l'aumento da un quarto al doppio si applica alla sanzione più grave aumentata dalla metà al triplo;
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il cumulo giuridico è applicabile non solo all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale ma anche in caso di ravvedimento. Per tali fattispecie le disposizioni relative alla determinazione della sanzione unica saranno applicate separatamente per ciascun tributo / periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo;
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confermando che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è possibile definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali ovvero delle misure fisse / proporzionali è disposto che le somme dovute possono essere versate in forma rateale (max 8 rate trimestrali / 16 rate trimestrali se le somme sono superiori a € 50.000), con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.