Tra le novità previste dallo schema di DLgs. di riforma di IRPEF e IRES (attuativo della L. 111/2023 di riforma fiscale), si segnala l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni che beneficiano del regime del c.d. "realizzo controllato".
Mantenendo ferma l'applicazione del regime di realizzo controllato, si prevede la sostituzione integrale dei co. 2 e 2-bis dell'art. 177 del TUIR, nonché l'introduzione dei co. 2-ter e 2-quater nell'art. 177 del TUIR.
In particolare, si stabilisce che la società "scambiata" debba essere una società di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) o d) del TUIR.
La modifica persegue la finalità di estendere ai conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società non residenti di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR la possibilità di fruire del regime di realizzo controllato, superando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate , in relazione alla norma attualmente vigente, secondo la quale la società "scambiata" deve essere un soggetto di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, ossia una società di capitali fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
La Relazione illustrativa allo schema di DLgs. precisa che, al fine di consentire la corretta applicazione del co. 2 dell'art. 177 del TUIR, la società "scambiata" non residente debba essere dotata di assemblea ordinaria, secondo le regole societarie dello Stato estero.