La C.G.T. I° di Reggio Emilia 3.9.2024 n. 177/1/24, ha chiarito che, ai fini dell'integrazione della qualifica di "impresa costruttrice" che, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72 consente di applicare l'imponibilità IVA (per obbligo, ove la cessione avvenga entro 5 anni dall'ultimazione, su opzione in caso contrario) alla cessione di abitazioni, rileva chi "ha ultimato la costruzione" mentre è del tutto ininfluente quale percentuale del monte lavori complessivo l'impresa "abbia eseguito anche in rapporto ad altra impresa di costruzione che sia intervenuta nel cantiere prima di lei".
Non è, quindi, condivisibile la tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la qualifica di impresa costruttrice non potrebbe essere riconosciuta al soggetto che abbia semplicemente ultimato l'immobile, poi ceduto, in quanto alla "norma non interessa quante imprese di costruzioni siano intervenute sul cantiere ma solo chi abbia «chiuso» il cantiere e solo questa può cedere con IVA la costruzione ultimata" cfr. C.T.G. I Reggio Emilia n. 252/1/23).
Alla luce di tali principi, viene risolto il caso di specie: non essendovi dubbi sul fatto che l'impresa cedente avesse effettivamente completato la costruzione, "essendovi di tale fatto prova documentale (permesso di costruire, contratto di appalto, fatture, rilascio di polizza postuma decennale all'acquirente)", sussisteva l'imponibilità IVA della cessione immobiliare.