Il DLgs. 192/2024 ha dimezzato, con effetto già dall'esercizio 2024 (REDDITI 2025), le percentuali del test di operatività (art. 30 della L. 724/94) riguardanti il comparto delle attività finanziarie (partecipazioni, titoli e crediti di finanziamento) e quello dei beni immobili.
Per l'area finanziaria, la percentuale da applicare al valore fiscale medio del triennio (si tratta degli anni 2022, 2023 e 2024 per il modello REDDITI 2025) è ridotta dal 2% all'1%.
La riduzione dei coefficienti agevola l'uscita dal regime delle holding che, oltre alle partecipazioni, posseggono ulteriori asset finanziari.
Ciò consentirà a molte società di risultare congrue al test senza ricorrere alla specifica causa di disapplicazione riguardante le holding.