Secondo gli artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR, sono soggetti a imposizione integrale i dividendi "provenienti" da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato, intendendosi per tali gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti, ovvero di partecipazioni indirette, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, anche indiretto, in società intermedie localizzate in Stati a fiscalità ordinaria.
Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 4.8.2016 n. 35 (§ 3), la "provenienza" da Stati a regime privilegiato è tale:
-
per le partecipazioni dirette in società a regime privilegiato, anche se la quota detenuta non assicura il controllo;
-
per le partecipazioni indirette in società a regime privilegiato, alla condizione che esse siano detenute (anche in misura minoritaria) da società intermedie controllate dal soggetto residente in Italia.
Ciò si giustifica alla luce del fatto per cui solo con il controllo (diretto, o della società intermedia) si può avere un grado di conoscibilità degli investimenti (propri, o della società intermedia) tale da consentire una valutazione adeguata della fiscalità della partecipata residente in uno Stato a regime privilegiato, o presunto tale.