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Tasse e contributi di iscrizione alle università non statali - limiti di detrazione - anno 2024 (dm 20.12.2024 n. 1924)

Pubblicato il 24 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con il DM 20.12.2024 n. 1924, il Ministero dell'Università e della ricerca ha individuato l'importo massimo detraibile al 19% dall'IRPEF lorda, ex art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, per le spese di frequenza dei corsi presso università non statali sostenute nel 2024. Vengono confermati gli importi già stabiliti per gli anni 2023, 2022 e 2021. Dunque, anche per il periodo d'imposta 2024 (rilevante per il modello REDDITI PF 2025 e 730/2025) la spesa massima detraibile per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali è pari:

  • per l'area disciplinare "medica", a 3.900 euro per i corsi con sede in Regioni del Nord; 3.100 euro per il Centro; 2.900 euro per il Sud e le Isole;
  • per l'area disciplinare "sanitaria", a 3.900 euro per i corsi in Regioni del Nord; 2.900 euro per il Centro; 2.700 euro per il Sud e le Isole;
  • per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica", a 3.700 euro per i corsi in Regioni del Nord; 2.900 euro per il Centro; 2.600 euro per il Sud e le Isole;
  • per l'area disciplinare "umanistico-sociale", a 3.200 euro per i corsi in Regioni del Nord; 2.800 euro per il Centro; 2.500 euro per il Sud e le Isole.
Con riferimento ai corsi di dottorato, di specializzazione ed ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile per l'anno 2024:
  • nelle Regioni del Nord, è 3.900,00 euro;
  • nelle Regioni del Centro, è 3.100,00 euro;
  • nelle Regioni del Sud e delle Isole, è 2.900,00 euro.
Revisione dei coefficienti di redditività - novità dello schema di DLGS approvato dal Cnsiglio dei Ministri del 13.3.2025
Nello schema di DLgs. correttivo in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per i relativi pareri, è previsto che, nelle more dell'aggiornamento della tabella dei coefficienti di redditività del regime forfetario in conseguenza della nuova classificazione ATECO 2025, continua a trovare applicazione quella attualmente prevista all'allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018. La disposizione non determina effetti ai fini della determinazione dei redditi dell'annualità 2024. Infatti, nel quadro LM del modello REDDITI PF 2025, al rigo LM21, colonna 4, dovrà essere indicato il codice attività desunto dalla classificazione ATECO 2025, mentre ai righi da LM22 a LM27 dovrà essere indicato il codice della precedente classificazione strumentale all'applicazione del corretto coefficiente di redditività.