Con Ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di una pattuizione individuale (lettera di conferimento del superminimo) che ne ha previsto l'assorbibilità solo in caso di futuri aumenti retributivi ex CCNL o di erogazioni ad personam, automaticamente si escludono le ulteriori ipotesi, compresa quella dell'aumento derivante da un inquadramento professionale superiore.