La nuova disciplina dei conferimenti di partecipazioni (applicabile dal 31.12.2024) consente l'applicazione del regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177 co. 2 del TUIR anche ai conferimenti di partecipazioni che permettono alla società conferitaria di incrementare il controllo di diritto della società scambiata, a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate.
Nella previgente disciplina, invece, i casi di incremento del controllo potevano beneficiare del regime di realizzo controllato solo qualora l'incremento fosse avvenuto "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario". Il conferimento avrebbe comunque potuto beneficiare del regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177 co. 2-bis del TUIR, in presenza dei relativi presupposti.
La modifica normativa determina effetti anche ai fini dell'applicazione del regime di participation exemption in caso di successiva cessione della partecipazione, in quanto l'estensione a 60 mesi dell'holding period non riguarda le partecipazioni conferite ai sensi dell'art. 177 co. 2 del TUIR.