Per effetto dell'art. 1 co. 640 della L. 190/2014, in caso di dichiarazione integrativa i termini di notifica della cartella di pagamento, limitatamente agli elementi rigenerati, decorrono dalla data di presentazione dell'integrativa stessa.
Nel caso di specie (riguardante l'allora vigente modello UNICO), mediante integrativa sono state modificate alcune detrazioni di imposta, mentre la cartella di pagamento ha riguardato l'IVA.
I termini di notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica devono essere computati, per l'IVA, con riferimento alla dichiarazione originaria come detto dalla Cass. 3.5.2025 n. 11596.