L'efficacia dell'operazione di trasformazione societaria decorre dal sessantesimo giorno successivo al momento in cui sono ottemperati gli obblighi pubblicitari di legge.
Per effetto dell'art. 2500-novies c.c., entro il predetto termine di sessanta giorni i creditori possono fare opposizione alla trasformazione.
In assenza di opposizione, l'Agenzia delle Entrate non può più far valere le proprie pretese nei confronti del legale rappresentante della ASD, responsabile in via personale per effetto dell'art. 38 c.c.
Dopo la trasformazione e in assenza di opposizione, per la C.G.T. II Molise 13.1.2025 n. 5/2/25 non "è possibile ipotizzare che possano coesistere come coobbligati da un lato una società di capitali, per la quale il codice civile prevede una responsabilità per debiti societari limitata al solo patrimonio sociale, e dall'altro un soggetto che, nella pregressa qualità di amministratore di una associazione non più esistente, continuerebbe a rispondere personalmente, solidalmente e illimitatamente degli stessi debiti".