Secondo la risposta a interpello 13.5.2025 n. 131, ai fini della valutazione del carattere privilegiato dei dividendi percepiti da una partecipata non di controllo (art. 47-bis co. 1 lett. b) del TUIR), il test del livello nominale di tassazione va condotto:
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non tenendo conto, tra le imposte italiane, dell'IRAP;
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non tenendo conto, tra le imposte estere, delle ritenute operate dall'altro Stato all'atto della distribuzione degli utili.
Il livello-soglia dell'imposizione nominale estera al di sotto del quale il regime estero è considerato privilegiato è, quindi, pari al 12% (il 50% dell'aliquota nominale dell'IRES).