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Riserve in sospensione d'imposta - affrancamento - calcoli di convenienza

Pubblicato il 16 maggio 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 14 del DLgs. 192/2024 ha introdotto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine di quello in corso al 31.12.2024. Sono, quindi, escluse quelle esistenti alla fine del 2023, che sono state utilizzate prima della chiusura del 2024.
L'Autore osserva che questo regime potrebbe essere conveniente in caso di riserve costituite a fronte degli intangible rivalutati in base all'art. 110 co. 8-ter del DL 104/2020. Tale disciplina prevede una deduzione in cinquantesimi ottenuta assolvendo un'imposta sostitutiva del 3%.
Si tratta di stabilire se affrancare al 10% la riserva in sospensione d'imposta allora costituita (qualora non lo si sia fatto all'origine) sia conveniente e compatibile con la politica di dividendi stabilita dal gruppo.

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