L'Agenzia delle Entrate, con le risposte 28.5.2025 n. 144 e 145, esamina il trust istituito da una persona fisica residente in Italia e regolato dalla legge inglese, in cui il disponente vuole conferire la propria partecipazione non qualificata in una società italiana, affinché sia amministrata (dal trustee, una società fiduciaria di diritto maltese) in favore dei beneficiari (moglie, figlia e altri discendenti futuri).L'atto istitutivo prevede, poi, altre due figure:-l'"investment adviser", (società di consulenza finanziaria svizzera) cui è attribuito il potere di gestire gli investimenti del trust;-il guardiano del trust (o protector) che è un avvocato italiano privo di legami di parentela con il disponente. Nel caso di specie, il disponente non ha conservato alcun potere di disposizione sui beni in trust, né possiede il potere di revocare il trustee, che spetta al guardiano. Inoltre, il trustee possiede i poteri di un vero titolare e la società di consulenza finanziaria è soggetto terzo dal trustee, dai beneficiari e dal disponente (che non ha alcuna partecipazione né diretta né indiretta in essa). Pertanto, secondo la risposta n. 145/2025, il trust così istituito può essere effettivamente soggetto d’imposta autonomo, non risultando interposto. Invece, la risposta n. 144/2025 ha escluso, con riferimento al medesimo trust, l'applicazione della ritenuta ridotta dell'1,20% sui dividendi erogati dalla società italiana.