Quando un trust si qualifica come "trasparente", il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione appunto "per trasparenza" in capo al beneficiario residente come reddito di capitale ex art.44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR.
Per le persone fisiche, tale reddito è imputato in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
A norma dell'art. 45 co. 4-quater del TUIR, "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito". Non sono dunque imponibili IRPEF le somme, anche ove distribuite ai beneficiari finali, configuranti "patrimonio" del trust (ad esempio, le somme distribuite ai beneficiari allo scioglimento del vincolo).
Inoltre, nel caso della tassazione del trust per trasparenza, non opera il principio di cassa (che in via ordinaria presiede alla determinazione dei redditi di capitale), ma il reddito del trust viene imputato per trasparenza al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione "secondo il principio della competenza economica" (circ. Agenzia delle Entrate n. 48/2007, § 4).