Secondo la risposta a interpello 25.3.2025 n. 81, i bonus aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del modello OCSE; se, quindi, durante il periodo di vesting necessario per il premio, il dipendente ha svolto la propria attività all'estero ed era residente nello Stato di svolgimento di tale attività, il bonus deve essere tassato solo in tale Stato, e ciò anche se lo stesso è stato corrisposto quando il beneficiario aveva già assunto la residenza italiana.
Tale criterio di territorialità dovrebbe essere esteso alle componenti di reddito a formulazione pluriennale e, tra queste, alle stock options.
In relazione a tali componenti, la ris. Agenzia delle Entrate 2.4.2009 n. 92 aveva invece chiarito che l'intero valore delle azioni doveva essere assoggettato a tassazione in Italia se attribuito a un residente italiano, indipendentemente dalla circostanza per cui la maturazione del diritto era avvenuta in annualità in cui la persona era residente all'estero e aveva effettuato le prestazioni lavorative all'estero. Tale linea interpretativa sembrerebbe, quindi, superata, e con questa i comportamenti delle imprese che l'avevano seguita negli anni.