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Conferimento d’azienda o di ramo di azienda da parte di una persona fisica e successiva donazione della partecipazione – esclusione dall’abuso di diritto

Pubblicato il 22 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Si analizza l’operazione di conferimento d’azienda in società e successiva donazione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria.
Tale comportamento:
  • Ai fini delle imposte sui redditi, non determina plusvalenze imponibili, in quanto il conferimento dell’azienda è neutrale ai sensi dell’art. 176 del TUIR e la successiva donazione delle partecipazioni non determina il realizzo di alcun presupposto imponibile;
  • Prevede l’imposta di registro in misura fissa di 250,00 euro e, sul valore dell’eventuale componente immobiliare dell’azienda, le imposte ipotecaria e catastale in misura anch’essa fissa di 250,00 euro ciascuna; sull’atto di donazione della partecipazione, l’imposta sulle donazioni in misura proporzionale con le aliquote e le franchigie di cui all’art. 56 del DLgs. 346/90.
Rispetto alla donazione “diretta” d’azienda, quindi, si ottengono vantaggi che si ritiene non siano indebiti ex art. 10-bis della L. 212/2000.
Infatti, secondo il co. 3 dell’art. 176 del TUIR (con riguardo agli scorpori “preordianti” attuati mediante conferimento) e il co. 15-quater dell’art. 173 del TUIR (con riguardo agli scorpori “preordinati” attuati mediante scissione), non si rientra nell’abuso del diritto in caso di successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione ricevuta dalla persona fisica nella società conferitaria o beneficiaria. La medesima impostazione dovrebbe valere anche quando lo scorporo risulta preordinato alla successiva donazione.

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