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La responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore

Pubblicato il 04 ottobre 2025 EUROCONFERENCE, SEAC

La Cassazione, con Ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, afferma che la predisposizione dei dispositivi di protezione non è sufficiente ad esonerare il datore dalla sua responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente, posto che egli è sempre responsabile, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché siano di fatto rispettate. In tal senso, i Giudici ribadiscono che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha solo l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale, ma senza l'onere di provarlo. L'onere probatorio è posto in capo al datore di lavoro.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).