La Cassazione, con Ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, afferma che la predisposizione dei dispositivi di protezione non è sufficiente ad esonerare il datore dalla sua responsabilità per l'infortunio occorso al dipendente, posto che egli è sempre responsabile, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché siano di fatto rispettate. In tal senso, i Giudici ribadiscono che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha solo l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale, ma senza l'onere di provarlo. L'onere probatorio è posto in capo al datore di lavoro.