Le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI 2025 non prevedono alcuna specifica indicazione con riferimento alle comunicazioni obbligatorie per l'utilizzo ex DM 24.4.2024, attuativo dell'art. 6 del DL 39/2024.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali disposizioni non prevedono che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta fruizione in compensazione (cfr. risposte a interpello 16.12.2024 n. 260 e 7.3.2025 n.69).
Ne consegue che il credito d'imposta 4.0 si considera maturato, ai fini in esame, con l'effettuazione degli investimenti, a prescindere dal momento di presentazione della comunicazione di completamento (che ha effetto soltanto sulla possibilità di utilizzo in compensazione).