Il trattamento IVA della cessione di un impianto fotovoltaico si diversifica a seconda che esso sia un bene mobile o un bene immobile.
Per gli immobili, classificati catastalmente nella categoria D/1 o D/10, si applica il regime di imponibilità o esenzione IVA alle condizioni previste dall'art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72 per i fabbricati strumentali per natura.
Ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 è prevista l'aliquota IVA del 10% per la cessione degli impianti di produzione di energia elettrica "da fonte solare-fotovoltaica ed eolica", sia nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano beni mobili o immobili.
Nel caso degli immobili, l'aliquota ridotta è soggetta anche al rispetto di alcune condizioni tecniche ossia che gli impianti ceduti siano in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tale scopo, siano composti da tutti quei componenti necessari allo scopo individuati dalla norma CEI 82-25.