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Appalti e subappalti nel settore della logistica – Versamento dell’Iva da parte del committente – Assolvimento da parte del responsabile solidale

Pubblicato il 08 ottobre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la ris. Agenzia delle Entrate 7.10.2025 n. 53, è stato istituito un apposito codice identificativo da utilizzare, in taluni casi, per il versamento dell'IVA nell'ambito della disciplina speciale ex art. 1 co. 59ss. della L. 207/2024.

Lo speciale regime prevede, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica, la possibilità di optare affinché il pagamento dell'IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta.

La ris. Agenzia delle Entrate n. 53/2025 istituisce uno specifico codice identificativo "66" (denominato "Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica"), per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell'IVA.

Per la compilazione del modello F24, nella sezione "Contribuente" devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell'appaltatore. Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice "66" da riportare nel campo "codice identificativo".


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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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