Nell'ordinanza n. 27058/2025 la Cassazione prende nuovamente posizione a favore dell'applicabilità del test di vitalità anche al periodo che decorre, in caso di retrodatazione, tra la fine dell'esercizio e la data di efficacia della fusione.
Si ritiene così prevalente, sul dato letterale dell'art. 172 co. 7 del TUIR (nella versione applicabile alle fusioni effettuate entro il periodo d'imposta antecedente quello in corso al 31.12.2024), una lettura orientata sulla ratio della disposizione antielusiva e conforme alla prassi dell'Agenzia delle Entrate.