SANILOG, Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, con la Circolare n. 3 del 13 ottobre 2025, rammenta alle aziende che, entro il 16 novembre 2025, dovranno versare per ciascun dipendente non in prova a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), in forza alla data del 31 ottobre 2025, la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio 2026 - 30 giugno 2026, pari a 75,00 euro. Viene precisato che il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda comporterà la sospensione della copertura SANILOG dei dipendenti dal 1° gennaio 2026 e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Infine, in caso di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.