La Cassazione, con la sentenza 15.7.2025 n. 19576, ha affermato che devono essere computate ai fini del pro rata le operazioni di finanziamento verso le società controllate effettuate da una società immobiliare, se l'attività di costruzione e rivendita non risulta essere stata effettuata per un lungo periodo.
Al fine di verificare se una determinata operazione esente realizzata rientri, o meno, nell'attività propria di una società e debba essere inclusa nel calcolo del pro rata, "occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa" ossia all'attività "in concreto esercitata" (cfr. Cass. 6574/2008, Cass. 4613/2016, Cass. 6486/2018, Cass. 20558/2022 e Cass. 25485/2022).
Nel caso di specie, in virtù delle risultanze di fatto, la Suprema Corte non può escludere dal computo del pro rata le operazioni finanziarie esenti del soggetto passivo, poiché emergeva che, per un decennio, l'attività di finanziamento nei confronti delle controllate costituiva l'esclusiva attività effettuata in concreto dal soggetto passivo.