Secondo la C.G.T. I Grosseto n. 139/2/25, la rideterminazione del costo fiscale delle azioni ex art. 5 della L. 448/2001 con successiva cessione delle stesse ad una società controllata dal cedente non costituisce abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.
Non è stata riconosciuta la riqualificazione dei corrispettivi per la cessione delle partecipazioni in dividendi come invece è stato sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.
I giudici ritengono, invece, che la rivalutazione delle azioni e la loro successiva cessione alla società siano state perfettamente lecite e legittime e non rientrino in un più ampio disegno elusivo.
A sostegno della legittimità dell'operazione, sono state assunte le indicazioni dell'atto di indirizzo del ministero dell'Economia 27.2.2025. Nel caso esaminato, sussistevano inoltre valide ragioni extrafiscali riguardanti il cambio di governance della partecipata, tali da escludere l'esistenza di un'operazione circolare.
Ci si riferisce in particolare a quel passaggio dell'atto di indirizzo in cui il MEF menziona il comportamento che il contribuente adotta, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista di un futuro vantaggio tributario, come avviene in caso di rivalutazione delle partecipazioni.