Con due FAQ, pubblicate il 10.9.2025 e il 15.10.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di fatturazione e registrazione delle prestazioni svolte nel settore della logistica, laddove si sia optato per il regime di assolvimento dell'IVA da parte del committente ex art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024.
Secondo tale disciplina, la fattura è comunque emessa, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, dal prestatore, mentre l'IVA è versata dal committente mediante F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, senza possibilità di compensazione "orizzontale", entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.
L'Agenzia delle Entrate specifica che l'emissione della fattura, da parte del prestatore, richiede di indicare, oltre all'imponibile, anche l'aliquota e l'ammontare dell'imposta, con l'annotazione "Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024" (in analogia a quanto precisato, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015 in tema di split payment). Ai fini della fattura elettronica via Sdi, si dovrebbe usare il valore predefinito "RCLogistica", unitamente al numero del protocollo telematico della comunicazione trasmessa all'Agenzia e la data corrispondente.
La compilazione della fattura elettronica non ha effetti rispetto alla validità dell'opzione esercitata, tramite il modello inviato all'Agenzia delle Entrate.