Il Ministero del Lavoro, con nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha precisato che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova. Infatti, poiché la convalida delle dimissioni è finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro e costituisce un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore, il Dicastero ritiene che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova.