La scissione societaria ex art. 173 del TUIR c.d. "di pura cassa" non costituisce un'operazione che integra gli estremi dell'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.
L'unica condizione per non ricadere nell'abuso del diritto è che le disponibilità liquide, scorporate mediante la scissione (proporzionale o asimmetrica) "di pura cassa" a favore delle società beneficiarie, non vengano poi utilizzate per una gestione di comodo a favore dei soci.
Più delicato è il caso della scissione proporzionale o asimmetrica "di pura cassa", preceduta o seguita da donazione di partecipazioni nelle società beneficiarie.
In particolare, potrebbero essere considerati disegni abusivi:
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il padre che dona a ciascuno dei tre figli una quota del 25% nella propria società che ha ormai liquidato tutti i propri asset (aziende, immobili o partecipazioni), facendo poi seguire la scissione asimmetrica "di pura cassa" della società a favore di quattro beneficiarie unipersonali dei tre figli ed una sua propria;
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oppure il padre che effettua una scissione proporzionale "di pura cassa" della propria società unipersonale che ha già liquidato tutti i propri asset (aziende, immobili o partecipazioni), a favore di quattro società beneficiarie cui fa affluire a ciascuna il 25% delle disponibilità liquide costituenti il patrimonio della società scissa, facendo poi seguire la donazione a ciascuno dei tre figli del 100% di una delle società beneficiarie e riservandosi il possesso del 100% della quarta.