L'art. 31 del Ddl. di bilancio 2026 modifica il trattamento delle svalutazioni dei titoli compresi nell'art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, attualmente disciplinato dagli artt. 94 co. 4 e 101 co. 2 del TUIR per i titoli iscritti, rispettivamente, nell'attivo circolante e nelle immobilizzazioni finanziarie.
In particolare, mediante sostituzione del comma 4 dell'art. 94 si stabilisce, per tutti i titoli (negoziati e non), che, ai fini della determinazione del valore minimo oltre al quale la svalutazione fiscale non assume rilevanza, si deve fare riferimento all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (MOT) dell'ultimo semestre.
Inoltre, si propone l'inserimento del riferimento al MOT anche ai fini della svalutazione dei titoli immobilizzati (art. 101 co. 2 del TUIR).
Gli Autori evidenziano come, per quanto concerne la rilevanza fiscale delle svalutazioni di quote di OICR, mancherebbe un mercato di riferimento per determinare il valore minimo di questi titoli.