La Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 13.11.2025, resa nella causa C-142/24, ha affermato che è compatibile con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali una normativa nazionale che, in tema di tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare, prevede per le fondazioni familiari estere costituite da un fondatore residente deduzioni minori dalla base imponibile e aliquote d'imposta più elevate rispetto a quelle applicate alle fondazioni familiari nazionali, allorché il più favorevole trattamento impositivo assegnato a queste ultime sia volto a compensare il prelievo fiscale che le stesse (a differenza delle fondazioni estere) subiscono a titolo di imposta sostitutiva sulle successioni.