Nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui non sia rispettato il termine per l'emissione della nota di credito è ragionevole chiedersi se possa essere recuperata l'IVA oggetto di variazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 20/2021), in tale circostanza il ricorso alla dichiarazione integrativa "a favore" (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98) o la presentazione di un'istanza di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 possono essere applicabili solo in determinate circostanze.
Presupposto per la presentazione di un nuovo modello dichiarativo è la "presenza di errori ed omissioni cui rimediare", mentre la richiesta di rimborso è ammissibile, in via residuale, a condizione che il termine non sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021).
In caso di procedure concorsuali avviate in data antecedente al 26.5.2021, l'Agenzia ha negato la possibilità di recupero dell'IVA nell'ipotesi in cui la nota non sia stata emessa perché il creditore non aveva comunicato al curatore il proprio corretto indirizzo PEC (risposta a interpello n. 153/2024). Se, invece, la mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento fosse attribuibile al curatore, non sarebbe imputabile al cedente o prestatore l'omessa nota di credito e, pertanto, sarebbe ammissibile la presentazione dell'istanza di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 (risposta a interpello n. 593/2020).