Le start up innovative sono soggette alla disciplina per il ripianamento delle perdite d'esercizio prevista dal Codice civile per le spa e le srl. L'art. 26 co. 1 del DL 179/2012, però, introduce alcune deroghe alla disciplina codicistica al fine di favorirne la crescita, deroghe valevoli anche per le PMI innovative, per effetto dell'art. 4 co. 9 del DL 3/2015. Nel dettaglio, l'art. 26 co. 1 del DL 179/2012 prevede che:
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per la riduzione del capitale di oltre un terzo (senza incidere sul capitale minimo), disciplinata dagli artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo (invece di dover essere diminuita entro l'esercizio successivo);
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per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, disciplinata dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c.;
L’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione di capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (o alla trasformazione), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.
Fino a tale chiusura non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484 co. 1 n. 4 c.c. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta integrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare seguendo la disciplina ordinaria, cioè applicando gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.