Il D.lgs. 47/2026 ha introdotto importanti novità in materia di cause di ineleggibilità e decadenza dell'organo di controllo. È stato riscritto l'art. 2399 co. 1 c.c., il cui contenuto è stato traslato nel nuovo art. 2396-septies c.c. ed è ora applicabile agli organi di controllo di tutti i sistemi di amministrazione, salvo quanto specificamente previsto per il Consiglio di sorveglianza. In particolare, le cause di ineleggibilità e decadenza dell'organo di controllo si rinvengono:
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quanto ai componenti del Collegio sindacale, agli artt. 2396-septies e 2399 c.c.;
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quanto ai componenti del Consiglio di sorveglianza, agli artt. 2396-septies lett. a) e 2409-duodecies co. 11 c.c.;
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quanto ai componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, agli artt. 2409-septiesdecies e 2396-septies c.c.
Per espressa previsione dell'art. 2409-duodecies co. 10 c.c., le lett. b) e c) dell'art. 2396-septies c.c. non si applicano ai componenti del Consiglio di sorveglianza. Il successivo co. 11 dell'art. 2409-duodecies, però, riprende con modifiche il testo dell'art. 2396-septies lett. c) c.c., prevedendo che non possano essere eletti alla carica di consigliere di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettono l'indipendenza.