Se il cliente paga al professionista la prestazione professionale cedendogli un credito fiscale, il momento di imputazione temporale del provento è quello della disponibilità del credito, vale a dire quando lo stesso entra nel compendio patrimoniale del professionista, mediante l'accettazione sul proprio cassetto fiscale. Tale impostazione è avvalorata, anche se indirettamente, dalla prassi amministrativa che valorizza il momento dell’acquisizione del credito, piuttosto che quello del suo successivo utilizzo o realizzo (circ. Agenzia delle Entrate23/2022, § 6.2.1). Non si ritiene, invece, applicabile al caso di specie il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al differenziale da acquisto di bonus edilizi incassato da titolari di reddito di lavoro (da ultimo, risposta a interpello 16.1.2026 n. 6). Se il soggetto erogante riveste la qualifica di sostituto d'imposta, si pone un ulteriore problema di coordinamento. Peri compensi corrisposti da tali soggetti, le somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello di corresponsione devono essere imputati al periodo in cui sorge, in capo al sostituto, l'obbligo di effettuazione della ritenuta. Pertanto, se il credito fiscale è stato reso disponibile nel 2024, ma accettato nel 2025, occorrerebbe imputarlo al percettore nel 2024.