L'esercizio in forma societaria di un'attività economica non organizzata in forma d'impresa, che consiste nella mera gestione degli asset facenti parte del patrimonio sociale è coerente con le finalità per cui l'ordinamento giuridico contempla il contratto di società, che ai sensi dell'art. 2247 c.c. è il contratto con cui due o più soci conferiscono beni e servizi per lo svolgimento di un'attività economica (non necessariamente organizzata in forma d'impresa)mediante la "comune" società, al fine di dividere tra i soci gli utili da essa derivanti. La forma giuridica naturale, per società che svolgono attività (di mera gestione patrimoniale) diversa da quella organizzata in forma d'impresa, ivi compreso il caso in cui la gestione del loro patrimonio si sostanzia nel suo investimento in via esclusiva o prevalente in partecipazioni societarie, è, ai sensi del comma 2 dell'art. 2249 c.c., quella della società semplice, "a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo", ossia secondo la forma di "società commerciale" di persone o di società di capitali.