Con riguardo all'introduzione irregolare di merce nell'UE, la Cass. 6.5.2026 n. 13005 ha sancito, fra l'altro, che:- deve essere qualificata come introduzione irregolare quella che avviene in violazione degli obblighi stabiliti dalla legge doganale, la quale comprende anche le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata;- sono debitori dell'obbligazione doganale tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni d'introduzione irregolare delle merci nel territorio dell'Unione, sapendo o dovendo sapere che tale introduzione era irregolare. Il caso esaminato riguarda merci importate e dichiarate come parti e componenti destinate alla realizzazione di biciclette che, secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientravano, invece, nella voce doganale delle biciclette a pedalata assistita finite, con conseguente assoggettamento a dazi compensativi e antidumping. La pretesa impositiva è stata estesa, in solido, anche ai consulenti doganali che avevano partecipato alle operazioni.