Con l'ordinanza n. 13084 del 7.5.2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il trattamento IVA di operazioni commerciali denominate "anticipi campagne", poste in essere da un gruppo automobilistico nel rapporto con le società concessionarie. All’inizio di ogni mese, la casa automobilistica erogava delle somme alle concessionarie per un importo determinato in base ai dati di vendita dei mesi precedenti e, correlativamente, emetteva delle note di credito. In seguito, tali note venivano stornate e, conclusa la campagna di vendita, ulteriormente corrette con nuove note di credito, per gli sconti spettanti a fronte delle auto effettivamente vendute dalle concessionarie. L’Agenzia delle Entrate, qualificando le operazioni come mere cessioni di denaro fuori campo IVA, contestava l’emissione delle note di credito e il conseguente recupero dell'imposta. Il giudice di secondo grado, inoltre, osservava che le somme configuravano un negozio giuridico distinto, seppur collegato, rispetto alla vendita di auto. Secondo la Suprema Corte, però, poiché le erogazioni trovavano riflesso nella riduzione del prezzo di vendita delle auto, esse dovevano considerarsi parte di un'operazione unica e andavano ricondotte non alla disciplina dei premi fuori campo IVA, bensì a quella degli sconti, essendo collegabili a singole operazioni.