In caso di cessione di partecipazioni acquisite per successione o per donazione, il "costo o valore di acquisto
assoggettato a tassazione", da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile ex art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, è rispettivamente:
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"il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione" (art. 68 co. 6 secondo periodo del TUIR);
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"il costo del donante" (art. 68 co. 6 terzo periodo del TUIR).
In entrambi i casi, ai sensi del primo periodo del co. 6 dell'art. 68 del TUIR, il predetto "costo o valore di acquisto" va aumentato dell'imposta di successione o donazione eventualmente dovuta sul trasferimento mortis causa o inter vivos.
Si osserva che in sede di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto ex art. 5 della L. 448/2001, perfezionata su una partecipazione che è successivamente donata, il costo fiscale rideterminato dal donante si "trasferisce" unitamente alla partecipazione in capo al donatario (perché il donatario, ai sensi dell'art. 68 co. 6 del TUIR, subentra nel costo fiscale riconosciuto in capo al donante).
Invece, nel caso di rideterminazione perfezionata su una partecipazione che cade successivamente in successione, il costo fiscale rideterminato dal de cuius non si "trasferisce" unitamente alla partecipazione in capo all'erede o legatario (e, da questo punto di vista, viene dunque "perduto"), perché, ai sensi dell'art. 68 co. 6 del TUIR, l'erede o legatario non subentra nel costo della partecipazione fiscalmente riconosciuto in capo al de cuius, bensì assume come "costo o valore di acquisto" quello definito (o, in mancanza, dichiarato) ai fini del tributo successorio, o, per i titoli da esso esenti, il loro valore normale alla data di successione.